La direttiva macchine non mette in evidenza il fatto che le istruzioni, oltre a essere un adempimento obbligatorio, costituiscono un importante strumento di comunicazione con il cliente e con le autorità di controllo, e sono utili a definire il confine tra le responsabilità del fabbricante e quelle dell’utilizzatore della macchina. Infatti, una migliore e trasparente esposizione delle informazioni può ridurre la necessità del cliente di chiedere chiarimenti al fabbricante; una migliore definizione dell’uso della macchina, cioè di quello che il cliente ne può fare, contribuisce a precisare quali sono le responsabilità che si è assunto il fabbricante dichiarando l’utilizzo al quale la macchina è destinata. Le responsabilità che possono derivare dalle conseguenze di istruzioni mal redatte, oppure con informazioni che abbiano indotto in errore l’operatore, non devono essere valutate alla luce delle sole direttive di prodotto e delle norme tecniche, ma nell’ambito delle norme dell’intero ordinamento giuridico nazionale. Un difetto delle istruzioni può avere le medesime conseguenze, in caso di danni a cose e persone, di un difetto del manufatto. La percezione di questa responsabilità non è ancora abbastanza radicata.